Comunicazione di attività libera per impianti alimentati da fonti rinnovabili

Descrizione

Comunicazione di attività libera per impianti alimentati da fonti rinnovabili

Sotto determinate taglie di impianto alimentato da fonti rinnovabili l'autorizzazione energetica è sostituita da una semplice comunicazione preventiva di attività libera, da presentarsi al Comune territorialmente competente prima dell'inizio dei lavori. Gli interventi per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune sono descritti dalla Legge regionale 16/12/2011, n. 16, art. 3, com. 4:

  • impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 KW
  • impianti fotovoltaici da realizzare sugli edifici ed agli impianti fotovoltaici i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline, precedentemente autorizzate, fatta salva la disciplina in materia di tutela delle risorse idriche e di valutazione di impatto ambientale.

Ipannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Decreto Ministeriale 02/04/1968, n. 1444, che non rientrano nella tipologia prevista dal Decreto Ministeriale 19/05/2015 possono essere eseguiti senza nessun titolo abilitativo (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6, com. 1)

Anche se non è richiesto alcun titolo abilitativo, è possibile presentare comunicazione per interventi edilizi liberi per notificare l'esecuzione dei lavori.